Scontrino Elettronico
dal 1° luglio è necessario dotarsi di registratori telematici
per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate
A partire dal prossimo 1° luglio 2019 è previsto un nuovo adempimento per molti imprenditori italiani. La novità consiste nel fatto che i soggetti che rientrano nell’art. 22 del decreto IVA, ossia commercianti al minuto, alberghi, bar, ristoranti, ecc., che emettono scontrini fiscali o ricevute fiscali e con volume d’affari superiore a 400.000 euro saranno obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.
L’obbligo della trasmissione telematica si estenderà a partire dal 1° gennaio 2020 a tutti i titolari di partita IVA rientranti nel sopracitato articolo 22.
L’articolo 22 D.P.R. 633/1972 stabilisce che i commercianti al minuto certificano i corrispettivi mediante rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ex articolo 1 D.P.R. 696/1996 e non sono tenuti ad emettere fattura, salvo che sia stata richiesta dal cliente.
Per adempiere al nuovo obbligo sarà quindi necessario dotarsi di registratori telematici (RT) con i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi con modalità sicure e inalterabili.
A partire dalla data di avvio della trasmissione telematica dei corrispettivi non sarà più possibile il rilascio di ricevute fiscali o scontrini cartacei. Dal punto di vista sostanziale a partire dal primo gennaio 2020 tale obbligo, con riferimento all’invio telematico dei corrispettivi, è accompagnato dall’abrogazione della tenuta del registro dei corrispettivi.
Per rendere meno costoso l’avvio della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e per sostenere le aziende nelgli eventuali costi per l’acquisto o per l’adattamento del registratore di cassa, per gli anni 2019 e 2020, è previsto un credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento dei misuratori fiscali.
Il credito d’imposta è pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo di:
- 250 euro nel caso di acquisto;
- 50 euro in caso di adattamento.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione, tramite il modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto ovvero all’adattamento del registratore di cassa ed il relativo pagamento sia avvenuto con modalità tracciate.
