Definite le modalità attuative dell’esonero contributivo 2021 soggetti IVS / gestione separata
4 AGOSTO 2021
Nell’ambito della Finanziaria 2021 è stato istituito un fondo per l’esonero (parziale) dal versamento dei contributi 2021 a favore di:
artigiani / commercianti iscritti all’IVS;
lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS;
lavoratori autonomi iscritti alle Casse previdenziali di categoria.
Per poter beneficiare dell’esonero è richiesto un reddito 2019 non superiore a € 50.000 e una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.
Recentemente il MEF ha definito le modalità di concessione dell’esonero.
In particolare i soggetti beneficiari devono presentare una domanda:
all’INPS entro il 30.9.2021;
alla propria Cassa previdenziale entro il 31.10.2021.
Nell’ambito della Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), il Legislatore, con l’art. 1, commi 20 e 21 al fine di ridurre gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell’attività esercitata da quest’ultimi, ha istituito un fondo per l’esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali.
Tale fondo consente l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai:
- soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);
con un reddito 2019 non superiore a € 50.000 che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.
| Sono esclusi dall’esonero i premi INAIL. |
L’art. 3, DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni” ha:
- incrementato la dotazione del predetto fondo da € 1.000 milioni a € 2.500 milioni;
- introdotto il nuovo comma 22-bis in base al quale il beneficio in esame:
- è concesso alle condizioni / limiti previsti dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final;
- è subordinato all’autorizzazione della Commissione UE (il via libera dell’UE è stato concesso il 14.7.2021).
In base all’art. 47-bis, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ai fini della concessione dell’esonero in esame, la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a decorerre dall’1.11.2021. In tal caso la regolarità è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31.10.2021.
Recentemente il Ministero del Lavoro / MEF con il Decreto 17.5.2021, pubblicato sul proprio sito Internet il 28.7.2021, ha individuato le modalità per la concessione dell’esonero.
SOGGETTI BENEFICIARI
Ai sensi dell’art. 1 del Decreto in esame, l’esonero parziale dei contributi previdenziali 2021, nel limite massimo individuale di € 3.000, è riconosciuto ai:
- soggetti iscritti alle Gestioni AGO (artigiani / commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS. Sono ammessi all’agevolazione anche i soci di società ed i professionisti componenti di studi associati;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali).
Possono beneficiare dell’esonero contributivo anche i medici / infermieri / altri professionisti e operatori di cui alla Legge n. 3/2018 tra cui, ad esempio, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi e chimici, già collocati in quiescenza, a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro atuonomo / co.co.co. per l’emergenza COVID-19.
| L’esonero è riconosciuto alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con le rate / acconti con scadenza entro il 31.12.2021. |
L’esonero va richiesto ad un solo Ente previdenziale, per una sola forma di previdenza obbligatoria.
SOGGETTI ESCLUSI
Il beneficio in esame (fatta eccezione per i medici / infermieri / altri professionisti e operatori, già collocati in quiescenza, a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro atuonomo / co.co.co per l’emergenza COVID-19) non spetta:
- in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, ad esclusione dei contratti di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità di cui all’art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015;
- ai titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno di invalidità di cui all’art. 1, Legge n. 222/84 o qualsiasi altro emolumento corrisposto ad integrazione del reddito a titolo di invalidità.
CONDIZIONI RICHIESTE
Al fine di usufruire dell’agevolazione in esame (fatta eccezione per i medici / infermieri / altri professionisti e operatori, già collocati in quiescenza, a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro atuonomo / co.co.co. per l’emergenza COVID-19) è richiesta la sussistenza di entrambe le seguenti condizioni:
- riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli 2019;
- reddito 2019 derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a € 50.000.
Per i:
- professionisti iscritti alle Casse previdenziali di categoria, il reddito è individuato applicando il principio di cassa, come differenza tra i compensi percepiti ed i costi inerenti l’attività;
- soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani / commercianti ed alla Gestione separata INPS, il reddito è desumibile dalla Sezione I / II del quadro RR del mod. REDDITI 2020 PF;
- soggetti iscritti alla Gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il reddito è individuato nei redditi riconducibili all’attività che ha determinato l’iscrizione alla Gestione previdenziale desumibili dal mod. REDDITI 2020 PF. Vanno considerati anche i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole di cui all’art. 2135, comma 3, C.c.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2020, l’esonero spetta anche in assenza dei predetti requisiti (non è pertanto necessario verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi).
ESONERO SOGGETTI ISCRITTI ALLE GESTIONI INPS
Per i soggetti iscritti alle Gestioni AGO, l’esonero è applicabile alla contribuzione di competenza 2021, al netto delle agevolazioni / riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero (ad esempio, al netto della riduzione del 35% prevista per i contribuenti forfetari che hanno scelto il regime contributivo agevolato).
L’agevolazione spetta al titolare della posizione contributiva per un ammontare pari alla somma dell’importo della contribuzione esonerabile per ciascun lavoratore / collaboratore familiare iscritto alla Gestione IVS. Per ogni “unità lavorativa” va applicato il massimale di € 3.000, parametrato ai mesi di attività con riguardo alla quota di contribuzione esonerabile da versare con le rate in scadenza nel 2021.
Per i soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani / commercianti, l’esonero riguarda solo i contributi fissi (di fatto interessa le 3 rate in scadenza nel 2021).
| Per i soggetti non obbligati al versamento dei minimali (affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto grado), l’esonero riguarda i contributi previdenziali dovuti a titolo di acconto 2021, in scadenza entro il 31.12.2021. |
Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS l’esonero riguarda i contributi calcolati sul reddito prodotto e dovuti a titolo di acconto 2021, in scadenza entro il 31.12.2021.
Per beneficiare dell’esenzione in esame, oltre al possesso della regolarità contributiva, è richiesto il pagamento integrale della parte della quota contributiva obbligatoria non oggetto di esonero.
| Gli eventuali contributi (esonerabili) versati possono essere richiesti in compensazione / rimborso tramite domanda da presentare entro il 30.11.2021, qualora l’importo dell’agevolazione spettante, sia eccedente rispetto alla contribuzione non ancora versata. |
MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO
In base a quanto previsto dall’art. 2, comma 5, DM 17.5.2021 il beneficio in esame è riconosciuto previa presentazione, entro il 31.7.2021, di un’apposita domanda, a pena di decadenza. Recentemente l’INPS è intervenuto con il Messaggio 29.7.2021, n. 2761 prorogando tale termine al 30.9.2021.
Preme evidenziare che tale termine di invio interessa anche i medici / infermieri / altri professionisti e operatori di cui alla Legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza.
La domanda va presentata sulla base dello schema predisposto dall’INPS (ad oggi non ancora disponibile) e deve contenere l’autocertificazione:
- di non essere, per il periodo esonerato, titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità di cui all’art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015;
- di non essere, per il periodo oggetto di esonero, titolare di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’art. 1, Legge n. 222/84 o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli Enti di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. n. 509/94 e n. 103/96, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato;
- di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- di aver conseguito nel 2019 un reddito d’impresa / lavoro autonomo non superiore a € 50.000;
- di aver subito un calo del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019. In caso di partecipazione del soggetto beneficiario dell’esonero in più studi professionali / società, va indicato il codice fiscale dello studio / società nei quali l’attività è esercitata in maniera prevalente e per i quali il requisito risulta verificato;
- se lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS / Gestione IVS non obbligati al contributo minimale di cui all’art. 1, comma 3, Legge n. 233/90:
- di aver conseguito il reddito per il 2019 e 2020 (indicandone l’importo);
- di dover versare la contribuzione per il 2021 (indicandone la quantificazione);
- di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria;
- di non aver superato l’importo individuale di aiuti concedibili indicati nella Sezione 3.1 “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
L’ammontare dell’esonero contributivo destinato ai soggetti in esame è riconosciuto dall’INPS nel rispetto del limite massimo di spesa pari a € 1.500 milioni. In caso di superamento di tale soglia, l’agevolazione viene ridotta in misura proporzionale in base al numero dei beneficiari.
PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE
Per i professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali), l’esonero è applicabile ai contributi previdenziali di competenza 2021, in scadenza entro il 31.12.2021, ad esclusione dei contributi integrativi (in considerazione delle specifiche modalità di riscossione dei relativi contributi, è opportuno verificare presso la singola Cassa previdenziale i contributi oggetto di esonero).
MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO
Il beneficio è riconosciuto previa presentazione, entro il 31.10.2021, di un’apposita domanda, alla competente Cassa previdenziale, che ne verifica la regolarità.
La domanda va presentata sulla base dello schema predisposto dalla singola Cassa previdenziale e deve contenere l’autocertificazione:
- di non essere, per il periodo esonerato, titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità di cui all’art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015;
- di non essere, per il periodo esonerato, titolare di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’art. 1, Legge n. 222/84 o di qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. n. 509/94 e n. 103/96, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato;
- di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- di aver conseguito nel 2019 un reddito di lavoro autonomo non superiore a € 50.000;
- di aver subito un calo del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello 2019;
- di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
L’ammontare dell’esonero contributivo destinato ai lavoratori autonomi in esame è riconosciuto dalla singola Cassa previdenziale sulla base della quantificazione effettuata dal Ministero del Lavoro nel rispetto del limite massimo di spesa pari a € 1.000 milioni.
In caso di superamento di tale soglia, l’agevolazione viene ridotta in misura proporzionale in base al numero dei beneficiari.
LE AZIENDE CHE VOLESSERO USUFRUIRE DEL SERVIZIO SONO PREGATE DI CONTATTARE I NOSTRI CONSULENTI.