CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta dall’art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Le prestazioni di lavoro occasionale sono strumenti che possono essere utilizzati dai soggetti che vogliono intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario.
Gli utilizzatori possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso contratti di prestazioni occasionali.
Il contratto di prestazioni occasionali è rivolto a professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni. Sono quindi compresi, a titolo esemplificativo, tutti i datori di lavoro con meno di cinque dipendenti, le ONLUS, le associazioni, ecc.
Con il contratto di prestazione occasionale, l’utilizzatore può acquisire con modalità semplificate prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, nel rispetto dei limiti economici previsti dalla norma.
I limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa, corrispondono:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di Reddito di Inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di Sostegno all’Inclusione Attiva attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate (circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107).
Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore a 36 euro, pari al corrispettivo di quattro ore lavorative. Il compenso orario è liberamente fissato dalle parti ma non può mai essere inferiore a 9 euro l’ora, salvi i diversi limiti previsti per il settore agricolo.
Al compenso spettante al prestatore si applicano alcuni oneri a carico dell’utilizzatore:
- la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33%;
- l’assicurazione INAIL, nella misura del 3,5%;
La legge prevede alcuni limiti tassativi all’utilizzo del contratto di prestazioni accessorie.
In particolare, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale a tutti i datori di lavoro che, nel corso dell’anno civile precedente, hanno occupato mediamente più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Il divieto per l’utilizzo del contratto di prestazioni occasionali è previsto per le attività:
- da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti a rischio di esclusione sociale elencati nel comma 8, art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
- i dati identificativi del prestatore;
- il compenso pattuito;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- la durata;
- la tipologia;
- il settore dell’attività lavorativa;
- altre informazioni per la gestione del rapporto.
Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica della stessa (o della revoca) tramite mail, SMS.
Le imprese del settore agricolo possono ricorrere al contratto di prestazioni occasionali impiegando esclusivamente alcune categorie di lavoratori che in ogni caso non devono essere stati iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e che siano:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- studenti con meno di 25 anni di età;
- persone disoccupate, ai sensi dell’art. 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ovvero che abbiano presentato all’ANPAL la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID);
- percettori di prestazioni integrative del salario, di REI o SIA ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.