ENTRATE IN VIGORE LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE CHIUSURE OBBLIGATORIE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI IN OCCASIONE DI FESTIVITA’
Il 1° ottobre scorso è entrato in vigore l’articolo 29 della legge regionale n. 29/2005, legge sul commercio, come modificato dalla legge 4/2016.
L’articolo ripristina l’obbligo delle chiusure di tutte le attività commerciali in alcune giornate festive e precisamente:
1 gennaio, Pasqua, lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre.
La prossima festività nella quale osservare la chiusura è pertanto il 1°novembre.
Restano escluse da tale obbligo solamente alcune attività indicate all’art. 31 della citata legge, ed esercitata in maniera prevalente, e più precisamente:
- le farmacie;
- le rivendite di generi di monopolio, gli esercizi interni alle strutture ricettive;
- i punti vendita della stampa quotidiana e periodica;
- gli esercizi commerciali che vendono prevalentemente mobili e articoli di arredamento;
- gli esercizi commerciali che vendono prevalentemente libri;
- gli impianti di distribuzione carburante;
- le imprese artigiane o industriali, quando esercitano l’attività di vendita dei propri prodotti nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti;
- gli esercizi commerciali che vendono autoveicoli in occasione di campagne dimostrative promosse direttamente dalle case produttrici;
- le rivendite di fiori.