EMERGENZA COVID-19
BONUS AFFITTI – PRECISAZIONI
Si ritiene utile inviare la presente nota a seguito della circolare n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate dd. 03.04.2020.
In pratica l’articolo 65 del D.L. “Cura Italia” ha disposto un CREDITO D’IMPOSTA per le attività commerciali che hanno DOVUTO CHIUDERE (sospendere) la propria attività in seguito all’emergenza sanitaria.
Il credito d’imposta è pari al 60% del canone previsto per il mese di marzo e può essere utilizzato in compensazione nel Mod. F24 già con la prossima scadenza.
Nel mentre è già stato chiarito che tale credito NON SPETTA ALLE LOCAZIONI D’AZIENDA (o affitti di ramo d’azienda, ecc…) la circolare dell’Agenzia specifica ora (anche se la norma non lo dice !) che il credito SPETTA SOLO SE IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI MARZO E’ STATO PAGATO ! (principio di cassa e non di competenza).
Va da sé che in caso di mancato pagamento o di sospensione temporanea della corresponsione dell’importo nessun importo potrà essere (al momento) compensato.
Si precisa anche che l’agevolazione è prevista per il solo mese di marzo .