GREEN PASS E PRIVACY
25 GENNAIO 2022
Green pass dove serve ora e dove servirà dal primo di febbraio secondo il DPCM del 21 gennaio.
Nuove regole per il possesso del Green pass. La certificazione verde dal 20 gennaio è diventata obbligatoria
per una serie di attività di servizi alla persona. Nuove regole da rispettare anche dal primo di febbraio.
DA GIOVEDI’ 20 GENNAIO
I clienti possono accedere ai servizi alla persona come parrucchieri, barbieri,
centri estetici e tatuatori e piercer esclusivamente se in possesso almeno del Green Pass base.
DA MARTEDI’ 1 FEBBRAIO
Anche nei negozi, dal prossimo 1° febbraio, sarà richiesto il green pass base.
Il nuovo DPCM del 21 gennaio, esclude dall’obbligo di presentazione del Green Pass solamente:
1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non
specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi
specializzati.
5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati
(farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
CONTROLLI
Il DPCM del 21 gennaio prescrive che i controlli sul possesso e validità del
Green Pass spetti ai titolari oppure a dipendenti appositamente istruiti e
nominati, come già in vigore per tutte le attività che hanno dipendenti. Sono
esclusi dall’esibizione del Green Pass i bambini sotto i 12 anni e i soggetti
esenti sulla base di idonea certificazione medica. Rimane in vigore l’obbligo
per i titolari di attività con lavoratori della verifica del Green Pass ai propri
dipendenti e al personale esterno che entra presso la propria attività, ad
esclusione dei clienti.
ESENZIONI
L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica alle seguenti
categorie di persone:
ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale;
ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.
MULTE E SANZIONI
Per i clienti privi di certificazione che accedono, comunque in negozio, è
prevista una sanzione da 400 a 1000 euro; stessa sanzione per il titolare che
non abbia effettuato il controllo o che abbia comunque consentito l’ingresso ai
clienti sprovvisti della certificazione verde base.
PRIVACY
Restano in vigore gli adempimenti privacy che prevedono:
informativa privacy sul nuovo trattamento dati, conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 GDPR da esporre;
aggiornamento del registro dei trattamenti, secondo le prescrizioni dell'art. 30 GDPR;
autorizzazione al trattamento dei dati per i soggetti incaricati dal datore di lavoro alla verifica del green pass, ai sensi dell'art. 29 del GDPR, anche se per il solo periodo 15 ottobre – 31 dicembre.
In allegato l’informativa privacy da mettere a disposizione dei clienti. Le aziende con dipendenti devono
provvedere anche all’adeguamento privacy della propria azienda. Per informazioni www.studiomaggiolo.it
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Per informazioni sugli adempimenti privacy inviare una mail a: privacy@ascom-monfalcone.it