A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2022
LIMITE ANTIRICICLAGGIO
PER I PAGAMENTI IN CONTANTI
A EURO 999,99
29 DICEMBRE 2021
A decorrere dal 1° gennaio 2022 la soglia antiriciclaggio di pagamenti in contanti passa dagli attuali 1999,99 euro a 999,99 euro.
Quindi dal 1° gennaio 2022 un pagamento in contanti da 1.000 euro già configura il superamento della soglia.
E’ utile ricordare che per denaro contante si intendono: banconote, monete e titoli al portatore, assimilati al contante.
Gli strumenti alternativi al contante sono: Assegno, Bonifico, Addebito diretto, Carte di pagamento, Servizi di pagamento via Internet (epayments) o su dispositivi portatili (m-payments).
Pagare in contanti una somma di valore superiore a quanto consentito dalla legge italiana espone a rischi di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e di ricaduta nell’ambito di applicazione della normativa sull’antiriciclaggio, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente:
Quindi dal 1° gennaio 2022 un pagamento in contanti da 1.000 euro già configura il superamento della soglia.
E’ utile ricordare che per denaro contante si intendono: banconote, monete e titoli al portatore, assimilati al contante.
Gli strumenti alternativi al contante sono: Assegno, Bonifico, Addebito diretto, Carte di pagamento, Servizi di pagamento via Internet (epayments) o su dispositivi portatili (m-payments).
Pagare in contanti una somma di valore superiore a quanto consentito dalla legge italiana espone a rischi di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e di ricaduta nell’ambito di applicazione della normativa sull’antiriciclaggio, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente:
• minimo 1.000 euro per le trasgressioni in generale;
• minimo 5.000 euro per le violazioni di importo
superiori a 250mila euro;
• per coloro che non comunicano l’irregolarità
essendo tenuti a farlo (professionisti, istituti
bancari etc.), sono soggetti ad una sanzione
da 3mila a 15mila euro.
• minimo 5.000 euro per le violazioni di importo
superiori a 250mila euro;
• per coloro che non comunicano l’irregolarità
essendo tenuti a farlo (professionisti, istituti
bancari etc.), sono soggetti ad una sanzione
da 3mila a 15mila euro.
CONTRIBUTI PUBBLICI PARI O SUPERIORI A 10.000 EURO:
OBBLIGO DI PUBBLICITA’ – ATTENZIONE
Quanti nel 2020 hanno ricevuto contributi pubblici di importo complessivamente superiore a 10.000 euro hanno tempo fino al 31 dicembre
per evitare le sanzioni previste nel caso in cui non avessero ancora reso pubblica tale informazione
per evitare le sanzioni previste nel caso in cui non avessero ancora reso pubblica tale informazione
DESTINATARI DELL’OBBLIGO
L’obbligo di pubblicizzare gli aiuti ricevuti riguarda:
• Società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
• Società di persone (Snc, Sas);
• Imprese individuali (a prescindere dal regime
contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria,
semplificata, regime dei minimi, regime
forfettario);
• Società cooperative (incluse le cooperative sociali);
• Enti commerciali;
• Associazioni, onlus e Fondazioni;
Sono esclusi gli esercenti arti e professioni.
• Società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
• Società di persone (Snc, Sas);
• Imprese individuali (a prescindere dal regime
contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria,
semplificata, regime dei minimi, regime
forfettario);
• Società cooperative (incluse le cooperative sociali);
• Enti commerciali;
• Associazioni, onlus e Fondazioni;
Sono esclusi gli esercenti arti e professioni.
MODALITÀ
I contributi devono essere pubblicati:
• nella nota integrativa di bilancio entro il termine previsto per l’approvazione dei bilanci
annuali (per quelle aziende che sono tenute
a farlo)
• sul proprio sito internet;
• in mancanza di un sito internet, sul sito
della propria associazione di categoria di appartenenza.
INFORMAZIONI DA PUBBLICARE
• Denominazione e codice fiscale del soggetto
ricevente;
• Denominazione del soggetto erogante;
• Somma incassata o valore del vantaggio
fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante • Data di incasso;
• Causale (ovvero una breve descrizione del
tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione
ricevuta).