Procedura per la richiesta del credito d’imposta canone speciale RAI 2021 ex art. 6, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito in legge 21 maggio 2021 n. 69 – Richiesta di proroga dei termini per il pagamento del canone speciale RAI 2022
28 GENNAIO 2022
Fonte: FIPE
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato la procedura per fruire della compensazione del credito d’imposta derivante dal pagamento del canone speciale 2021; • la Federazione è in attesa delle deliberazioni del CdA di RAI in merito alla richiesta di proroga di almeno due mesi del termine per il pagamento del canone speciale 2022, senza incorrere nelle sanzioni di legge.
Si informa che l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 6/E 2022, ha definito le istruzioni per il recupero di quanto eventualmente versato dai Pubblici Esercizi a titolo di canone speciale 2021, tributo dal quale sono stati esonerati per l’anno in questione ai sensi della normativa in oggetto.
Invero, per gli esercenti che abbiano effettuato il pagamento entro e non oltre il 22 marzo 2021, il D.L. c.d. “Sostegni” ha previsto un credito d’imposta pari al 100% della somma versata, che potrà essere richiesto tramite il modello F24, utilizzando lo specifico codice tributo “6958” denominato “CREDITO D’IMPOSTA CANONE SPECIALE RAI – art. 6, c. 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”.
In sede di compilazione del suindicato modello, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo deve essere inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere sempre indicato il valore “2021”.
Il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.
Se, invece, il versamento è avvenuto a partire dal 23 marzo 2021, il relativo importo verrà imputato all’anno 2022, salvo che sia stata presentata istanza di rimborso nel corso del 2021.
In caso di cessazione dell’abbonamento con decorrenza 1° gennaio 2022, l’esercente può richiedere li rimborso di quanto pagato per il 2021, inviando la relativa richiesta a: abbonamentispeciali@rai.it o abbonamentispeciali@postacertificata.rai.it, corredata della documentazione attestante il versamento per l’anno 2021 e dell’indicazione dell’IBAN per il bonifico.
La Federazione si è, inoltre, attivata con RAI per ottenere una proroga di almeno due mesi per il pagamento del canone speciale RAI 2022 attualmente previsto per il 31 gennaio p.v. e tale istanza sarà oggetto di valutazione da parte del CdA della RAI nei primi giorni di febbraio. Gli Uffici RAI, nell’esercizio della loro attività istituzionale terranno conto di questa fase interlocutoria e, nelle more, sospenderanno l’invio di richieste di pagamento agli esercenti delle categorie incise dall’emergenza sanitaria.
Si informa che l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 6/E 2022, ha definito le istruzioni per il recupero di quanto eventualmente versato dai Pubblici Esercizi a titolo di canone speciale 2021, tributo dal quale sono stati esonerati per l’anno in questione ai sensi della normativa in oggetto.
Invero, per gli esercenti che abbiano effettuato il pagamento entro e non oltre il 22 marzo 2021, il D.L. c.d. “Sostegni” ha previsto un credito d’imposta pari al 100% della somma versata, che potrà essere richiesto tramite il modello F24, utilizzando lo specifico codice tributo “6958” denominato “CREDITO D’IMPOSTA CANONE SPECIALE RAI – art. 6, c. 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”.
In sede di compilazione del suindicato modello, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo deve essere inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere sempre indicato il valore “2021”.
Il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.
Se, invece, il versamento è avvenuto a partire dal 23 marzo 2021, il relativo importo verrà imputato all’anno 2022, salvo che sia stata presentata istanza di rimborso nel corso del 2021.
In caso di cessazione dell’abbonamento con decorrenza 1° gennaio 2022, l’esercente può richiedere li rimborso di quanto pagato per il 2021, inviando la relativa richiesta a: abbonamentispeciali@rai.it o abbonamentispeciali@postacertificata.rai.it, corredata della documentazione attestante il versamento per l’anno 2021 e dell’indicazione dell’IBAN per il bonifico.
La Federazione si è, inoltre, attivata con RAI per ottenere una proroga di almeno due mesi per il pagamento del canone speciale RAI 2022 attualmente previsto per il 31 gennaio p.v. e tale istanza sarà oggetto di valutazione da parte del CdA della RAI nei primi giorni di febbraio. Gli Uffici RAI, nell’esercizio della loro attività istituzionale terranno conto di questa fase interlocutoria e, nelle more, sospenderanno l’invio di richieste di pagamento agli esercenti delle categorie incise dall’emergenza sanitaria.
Per ulteriori informazioni: rag. Graziano Puntin tel 0481 498914 email puntin@ascom-monfalcone.it