L’agevolazione “prima casa” under 36 e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
3 NOVEMBRE 2021
Nell’ambito del c.d. “Decreto Sostegni-bis” il Legislatore, al fine di favorire l’autonomia abitativa dei giovani, ha introdotto una serie di agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” a favore degli under 36.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo una serie di interessanti chiarimenti in merito a tali agevolazioni precisando in particolare che:
- il beneficio spetta ai soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni nell’anno di stipula del rogito;
- il soggetto deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data del rogito e, pertanto, tale documento va richiesto in un momento antecedente alla stipula dell’atto;
- l’agevolazione spetta anche per l’acquisto delle pertinenze della “prima casa”;
- è applicabile anche l’esenzione dall’imposta di bollo, in quanto il trattamento riservato alla stessa non può essere deteriore rispetto a quella “prima casa”.
L’art. 64, commi da 6 a 11, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis” ha introdotto una serie di agevolazioni ai fini delle imposte indirette per favorire l’autonomia abitativa dei “giovani” finalizzate all’acquisto della “prima casa”.
In particolare è previsto:
- l’esonero dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale (si rammenta che l’acquisto, in presenza dei requisiti “prima casa”, è soggetto all’imposta di registro agevolata del 2%, con un importo minimo di € 1.000, oltre all’imposta ipotecaria e catastale nella misura di € 50 cadauna);
- il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA, in caso di acquisto soggetto ad IVA;
- l’esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro / bollo / ipotecaria e catastale e delle tasse sulle concessioni governative, di cui all’art. 18, DPR n. 601/73, per i finanziamenti erogati per l’acquisto / costruzione / ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, per i quali ricorrono specifici requisiti soggettivi e oggettivi, la cui sussistenza risulti nell’atto di finanziamento.
| Le predette agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo 26.5.2021-30.6.2022. |
Recentemente, con la Circolare 14.10.2021, n. 12/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di importanti chiarimenti in merito alle novità in esame.
Le precisazioni fornite dalla stessa Agenzia con specifiche Risposte ad interpello riguardanti:
- il contratto preliminare di compravendita di un immobile abitativo, nell’ambito del quale è previsto il versamento di acconti e caparra;
- il trasferimento immobiliare tramite provvedimento giudiziale (asta);
SOGGETTI BENEFICIARI
L’esonero in esame è riconosciuto ai soggetti che:
- non hanno ancora compiuto 36 anni nell’anno del rogito;
- hanno un ISEE non superiore a € 40.000 annui.
Con riguardo al requisito dell’età, nella Circolare n. 12/E in esame l’Agenzia chiarisce che l’agevolazione è riservata agli acquirenti che nell’anno in cui viene stipulato l’atto traslativo, non abbiano ancora compiuto 36 anni.
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Esempio 1: Il sig. Rossi
Il soggetto non può usufruire dell’agevolazione. |
Esempio 2: Il sig. Aranci:
Il soggetto, al ricorrere degli altri requisiti, può usufruire dell’agevolazione. |
Relativamente alla determinazione dell’ISEE, il comma 6 del citato art. 64 rinvia al regolamento di cui al DPCM n. 159/2013, secondo cui l’indicatore è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare (ad esempio, l’ISEE è riferito ai redditi / patrimonio 2019 per gli atti stipulati nel 2021 e a quelli del 2020 per gli atti stipulati nel 2022).
La DSU è il documento contenente le informazioni (dati anagrafici / patrimoniali / reddituali del nucleo familiare) necessarie per la determinazione dell’ISEE (il richiedente autodichiara le informazioni che non sono già in possesso dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate).
In particolare, la DSU illustra la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, mentre l’ISEE è il risultato dei dati contenuti nella predetta dichiarazione. La presentazione della DSU consente quindi di richiedere il rilascio dell’ISEE.
| L’ISEE ordinario è valido dal 1.1 (o, se successiva, dalla data di presentazione della DSU) fino al 31.12 dell’anno a cui fa riferimento. |