LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
“PER CASSA” (DAL 2017)
A decorrere dal 2017 le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito d’impresa applicando il principio di cassa.
Ai fini contabili devono tenere 2 distinti registri nei quali annotare rispettivamente i ricavi percepiti e le spese sostenute.
In alternativa gli stessi possono utilizzare i registri IVA nei quali a fine anno riportare l’importo complessivo dei ricavi / spese non incassati / pagati.
Ai soggetti semplificati è riconosciuta la possibilità di optare (con validità almeno triennale) per la presunzione di incasso / pagamento del ricavo / spesa nell’anno di annotazione del documento nei registri IVA.
È comunque consentita l’opzione per la contabilità ordinaria.
Come già anticipato nella precedente newsletter, Ascom Monfalcone organizzerà a metà gennaio un convegno esplicativo.
INVENTARIO MERCI A FINE ESERCIZIO
Al 31/12/2016 occorre approntare l’inventario merci che consiste nella rilevazione fisica delle quantità dei beni destinati alla produzione o alla vendita di proprietà dell’azienda.
I beni da considerare per l’inventario di fine anno sono:
- le materie prime, sussidiarie e di consumo (incluse nel prodotto);
- i prodotti in corso di lavorazione;
- i semilavorati;
- i prodotti finiti;
- le merci destinate alla rivendita;
- i prodotti presenti in tutti i locali aziendali, anche se in attesa di ricevere la fattura;
- i prodotti di proprietà aziendale anche se si trovano presso terzi (per es. in conto visione oppure in conto lavorazione);
- i prodotti viaggianti ma già acquistati e quindi di proprietà.
Si rammenta che l’inventario della merce di fine esercizio è un obbligo sia civilistico che fiscale per le imprese e la mancata redazione potrebbe costituire indice di inattendibilità della contabilità nel suo complesso, rendendo legittimo l’accertamento induttivo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.